Società di Intermediazione Mobiliare (SIM): cos'è e che cosa fa

Una volta c’erano gli agenti di cambio – noti anche come “broker”, per dirla all’inglese. Ci si rivolgeva a loro per acquistare o vendere azioni e obbligazioni, loro potevano entrare in Borsa e si occupavano delle contrattazioni sui mercati mobiliari e monetari.

Nei primi anni ‘90 vennero riviste sia l’organizzazione dei mercati che l’intera attività di intermediazione mobiliare: con la legge n.1 del 1991 vennero create le SIM: tale acronimo racchiude la definizione stessa del tipo di società e il suo significato: Società di Intermediazione Mobiliare. La stessa legge ha stabilito che non venissero più indotti concorsi per agenti di cambio.

La nascita delle SIM, insieme al passaggio delle negoziazioni dalla sala delle grida a una piattaforma telematica, fu una vera svolta per il mercato, soprattutto dal punto di vista normativo. Per la costituzione di una SIM serve infatti una specifica autorizzazione della Consob, la quale ha istituito e mantiene un apposito albo. Oltre alla data di autorizzazione, nell’albo viene riportato anche il tipo di attività, ovvero il servizio di investimento, che la SIM è autorizzata a svolgere.

 

Cos'è una SIM?

Una SIM è una società per azioni che svolge attività legate all’intermediazione mobiliare e offre servizi di investimento. È un esempio di società finanziaria, che però non eroga finanziamenti, a differenza delle banche.

Più precisamente, questa la definizione di società di intermediazione mobiliare che si può leggere nel Testo Unico della Finanza (TUF): “l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento.”

La maggior parte delle SIM sono di matrice bancaria e assicurativa, ma ve ne sono alcune indipendenti dal sistema bancario.

Le SIM possono chiedere di estendere l’autorizzazione a prestare i propri servizi nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla Consob.

I servizi di investimento

Sempre nel TUF sono definiti i servizi di investimento che una SIM può offrire:

  • negoziazione per conto proprio;
  • esecuzione di ordini per conto dei clienti;
  • assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
  • collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
  • gestione di portafogli;
  • ricezione e trasmissione di ordini;
  • consulenza in materia di investimenti (servizio introdotto nel 2007);
  • gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

La vigilanza

Le SIM svolgono attività riservate dalla legge, perciò devono essere espressamente autorizzate da Consob che, sentita Banca d’Italia, rilascia tale autorizzazione entro i 6 mesi della domanda.

I rischi a cui va incontro una SIM sono diversi a seconda dell’attività svolta: ad esempio, se possiede un proprio portafoglio titoli e negozia per conto proprio, la SIM è soggetta al rischio di oscillazioni del mercato. Se invece la SIM esegue unicamente gli ordini per conto dei clienti, il rischio principale è quello operativo (es. errore di input) e reputazionale.

I servizi di investimento possono inoltre essere prestati con o senza la detenzione della liquidità e dei titoli della clientela. Se la SIM sceglie la seconda ipotesi, la detenzione non può avvenire neanche in via temporanea (nemmeno per pochi minuti!). Questa scelta, insieme al tipo di servizio di investimento prestato, determina la dotazione minima di capitale imposta alla SIM, che viene determinata da Banca d’Italia.

Banca d’Italia verifica anche che gli esponenti aziendali e il management della SIM rispettino requisiti di professionalità e onorabilità. Banca d’Italia inoltre vigila sul contenimento dei rischi e sulla stabilità patrimoniale, mentre Consob vigila in merito alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti.