Il Regolamento europeo del Crowdfunding

Il 10.11.2021 entrerà in vigore il nuovo Regolamento europeo del Crowdfunding. La decisione, a livello europeo, di armonizzare la regolamentazione applicabile alla prestazione di servizi di crowdfunding tramite l’utilizzo dello strumento del Regolamento è di assoluto rilievo. L’introduzione di un regime comune per le diverse forme di crowdfunding favorisce infatti lo sviluppo del mercato, facilitando di conseguenza la crescita degli operatori, incentivando gli investimenti nel settore e rafforzando la fiducia in questo tipo di servizi.

Cosa occorre perché il sistema funzioni al meglio? Ne abbiamo ragionato insieme agli altri associati di ItaliaFintech unitamente allo Studio Legale Chiomenti, e raccolto le considerazioni emerse in un documento che contribuisce al dibattito sull’impatto del Regolamento nel mercato italiano.

In sintesi

Il 20 ottobre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding, che introduce – relativamente ai medesimi servizi - importanti elementi di novità sia sul piano del regime di autorizzazione delle imprese che li prestano, sia sul piano delle regole di condotta, oltre naturalmente a consentire l’operatività cross-border delle stesse imprese. Il Regolamento troverà applicazione a partire da novembre 2021 (salvo il regime transitorio di un anno per le piattaforme che già prestano servizi di crowdfunding) e introdurrà un framework comune per tutti i gestori delle piattaforme di crowdfunding, assimilando – sul piano generale - investment-based e lending-based crowdfunding. 

Si tratta di una scelta innovativa, rispetto al quadro normativo nazionale, che è destinata a incidere sui modelli di business e operativi delle piattaforme italiane, aprendo altresì il mercato agli operatori europei.

In particolare, per le piattaforme di lending-crowdfunding che intermediano finanziamenti diretti tra imprese e investitori, i principali cambiamenti riguarderanno: 

  • la necessità di acquisire una preventiva autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di gestione della piattaforma (autorizzazione precedentemente necessaria solo nel caso di accesso alla piattaforma di banche e intermediari finanziari in qualità di investitori); 
  • l’introduzione di una regolamentazione specifica per l’attività di gestione individuale di portafogli di prestiti;
  • la diminuzione delle limitazioni all’accesso e all’uso della piattaforma, considerato che: (i) gli investitori, anche retail, potranno erogare finanziamenti in maniera professionale e per un ammontare elevato, pur in assenza dell’autorizzazione normalmente prevista per l’attività di concessione di prestiti in Italia; e (ii) le imprese potranno ricevere finanziamenti nel limite di 5 milioni di Euro; 
  • la possibilità di svolgere anche l’attività di investment-crowdfunding.

Il Regolamento non disciplina, invece, le piattaforme di lending-crowdfunding che intermediano crediti (e.g. piattaforme di invoice trading) o finanziamenti nei confronti dei consumatori (c.d. peer-to-peer lending), le quali rimangono dovrebbero quindi rimanere soggette alla disciplina nazionale ed escluse dal mercato comune (e quindi dalla possibilità di operare cross-border).

Per le piattaforme di investment crowdfunding, le principali novità riguarderanno

  • la necessità di acquisire una nuova autorizzazione, seppure in forma semplificata per i soggetti già operanti in Italia; 
  • l’ampliamento del novero dei possibili offerenti, non più limitato a PMI e start-up, ma esteso a qualunque persona, fisica o giuridica, che agisca per finalità di tipo commerciale o professionale;
  • il restringimento del novero degli strumenti che possono essere offerti tramite le piattaforme, con l’esclusione delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio;
  • l’introduzione di una limitazione agli investimenti indiretti, effettuati tramite società veicolo, che restano possibili nei soli casi in cui l’asset oggetto dell’offerta è indivisibile o illiquido;
  • l’ampliamento della platea di investitori cui possono essere offerte obbligazioni, con l’inclusione dei clienti retail; 
  • la possibilità di svolgere anche l’attività di lending-crowdfunding; 
  • la possibilità di avvalersi, per l’attività di intermediazione di pagamenti, di qualunque soggetto autorizzato ai sensi della PSD2 e non soltanto – come attualmente previsto – da banche o imprese di investimento; 
  • l’introduzione di una valutazione che potrebbe essere definita di “appropriatezza rafforzata” per gli investitori non sofisticati, in quanto prescrive una valutazione più approfondita rispetto a quella prevista dal Regolamento Consob (e anche dalla MiFID II);
  • l’introduzione di regole più stringenti in materia di conflitto di interessi e incentivi, che includono – tra l’altro – il divieto per i gestori di aderire alle offerte pubblicate sulla propria piattaforma; possibilità che era invece ammessa – a certe condizioni – nel quadro attuale. 

Le proposte di ItaliaFintech

L’applicazione del Regolamento in Italia non possa prescindere dalla contestuale adozione di una serie di misure di coordinamento tra le nuove previsioni e la previgente normativa nazionale, al fine di assicurare la coerenza della regolamentazione, sul piano sistematico.

In particolare, per quanto riguarda il lending-based crowdfunding, sarebbe auspicabile:

  • un coordinamento della nuova disciplina con le tradizionali attività riservate, come ad esempio quella di mediazione creditizia o di concessione di finanziamenti; 
  • l’estensione del Regolamento o di alcuni suoi principi – ove compatibili - anche a quelle attività di crowdfunding che non appaiono direttamente ricomprese nell’ambito di applicazione del Regolamento (in particolare, peer-to-peer lending rivolto ai consumatori e invoice-trading);
  • l’estensione del regime fiscale di favore attualmente previsto in Italia per il lending-crowdfunding anche al caso in cui (i) la piattaforma sia gestita da un provider avente sede in un altro stato comunitario e (ii) il prenditore sia una persona fisica. 

Per quanto riguarda l’investment-based crowdfunding, sarebbe auspicabile: 

  • nel caso di fornitori di servizi di crowdfunding che siano autorizzati anche alla prestazione di servizi di investimento, un’indicazione in merito al raccordo tra la disciplina del Regolamento e quella di derivazione MiFID II;
  • un chiarimento in merito alla possibilità di offrire tramite le piattaforme i titoli di debito delle società a responsabilità limitata, considerato che possono essere attualmente offerte solo a determinate categorie di investitori;
  • il mantenimento (e, se possibile, addirittura l’estensione a strumenti finanziari diversi dalle quote di s.r.l.) del regime alternativo di intestazione previsto dal TUF, che si è dimostrato uno strumento di semplificazione amministrativa e di riduzione dei costi apprezzato dalla clientela.

Infine, aspetto trasversale alla tipologia di attività svolta è il soggetto (o i soggetti) cui sarà demandata la vigilanza sulle diverse tipologie di attività previste e sulle relative imprese. Indipendentemente dalla specifica soluzione che si intenderà adottare, è importante che i nuovi assetti siano commisurati alle dimensioni e alla complessità operativa degli operatori. 

Analisi
5 minuti
14.05.2021
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