Investitori istituzionali (professionali di diritto):
• i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
banche;
imprese di investimento;
altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
imprese di assicurazione;
organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
altri investitori istituzionali;
agenti di cambio.
• le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
totale di bilancio: 20.000.000 EUR;
fatturato netto: 40.000.000 EUR;
fondi propri: 2.000.000 EUR.
• gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
Investitori professionali su richiesta:
La qualifica di cliente professionale deve essere attestata da una certificazione rilasciata dalla propria banca o dal proprio intermediario, e viene attribuita a chi presenta almeno due dei seguenti requisiti:
aver effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
avere un portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, di importo superiore a EUR 500.000;
lavorare o aver lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.
È possibile richiedere alla propria banca/intermediario la certificazione di cliente professionale soltanto con riguardo ai servizi di investimento relativi al settore del crowdfunding, al fine di mantenere le tutele tipicamente previste per i clienti retail per tutti gli altri servizi di investimento prestati dalla propria banca/intermediario.
Investitori a supporto delle piccole e medie imprese
Si tratta di una categoria prevista dal regolamento Consob sul crowdfunding e prevede i seguenti requisiti, che devono essere puntualmente verificati dal gestore del portale:
avere un portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, di importo superiore a EUR 500.000;
essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 8, comma 1 del regolamento Consob sul crowdfunding;
inoltre, in alternativa:
aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno n. 3 (tre) investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in piccole e medie imprese, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a Euro 15.000,00 (quindicimila/00); oppure
aver ricoperto, per almeno n. 12 (dodici) mesi, la carica di amministratore esecutivo in piccole e medie imprese diverse dalla società offerente.
NOTA: nel caso di persone giuridiche, il Regolamento prevede che la valutazione circa il possesso dei requisiti di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata a effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica stessa.